Art. 15

Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni

In vigore dal 12 giu 2013
Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore di un pozzo predisponga la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’, paragrafo 1, lettera h), all’autorità competente. Essa è presentata entro un termine stabilito da detta autorità che sia prima dell’avvio dell’operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo contiene informazioni dettagliate sulla progettazione del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell’allegato I, parte 4. Ciò include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. 2.   L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l’operazione. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo associ il verificatore indipendente nella pianificazione e preparazione di una modifica sostanziale comunicazione di operazioni di pozzo presentata di cui all’, paragrafo 4, lettera b), e che informi immediatamente l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a di operazioni di pozzo. L’autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti relazioni delle operazioni di pozzo all’autorità competente conformemente a quanto previsto dall’allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo, o agli intervalli stabiliti dall’autorità competente.
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