Art. 16
Comunicazione di operazioni combinate
In vigore dal 12 giu 2013
Comunicazione di operazioni combinate
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari impegnati in un’operazione combinata elaborino congiuntamente la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’, paragrafo 1, lettera i). La comunicazione contiene informazioni specificate nell’allegato I, parte 7. Gli Stati membri provvedono affinché uno degli operatori interessati presenti all’autorità competente la comunicazione di operazioni combinate. La comunicazione è presentata entro un termine stabilito dall’autorità competente prima dell’inizio delle operazioni combinate.
2. L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni combinate prende le misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l’operazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore che ha presentato la comunicazione informi senza indugio l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L’autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.
Storico versioni
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