Art. 18

Poteri dell’autorità competente in relazione alle operazioni sugli impianti

In vigore dal 12 giu 2013
Poteri dell’autorità competente in relazione alle operazioni sugli impianti Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente: a) vieti l’utilizzo o l’avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell’, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i), siano considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dalla presente direttiva; b) in situazioni eccezionali e quando ritenga che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevi l’arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell’ e l’avvio delle operazioni; c) imponga all’operatore di adottare le misure proporzionate che l’autorità competente ritiene necessarie ai fini di garantire la conformità all’, paragrafo 1; d) se è applicabile l’, paragrafo 4, adotti misure adeguate per assicurare che le operazioni continuino a essere sicure; e) sia autorizzata a chiedere miglioramenti e, se necessario, a vietare la prosecuzione del funzionamento di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l’esito di un’ispezione, un provvedimento ai sensi dell’, paragrafo 4, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell’ evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni della presente direttiva o l’esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.
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