Art. 20
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell’Unione
In vigore dal 12 giu 2013
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell’Unione
1. Gli Stati membri obbligano le società registrate nel loro territorio che svolgono, esse stesse o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione come detentori di licenze o operatori a comunicare loro, su richiesta, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte.
2. Nella richiesta di una relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato precisa i dettagli dell’informazione richiesta. Tali relazioni sono scambiate conformemente all’, paragrafo 1. Gli Stati membri che non hanno né un’autorità competente né un punto di contatto presentano le relazioni ricevute alla Commissione.
Storico versioni
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