Art. 22

Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza

In vigore dal 12 giu 2013
Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza 1.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente istituisca meccanismi: a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte; e b) per l’approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l’anonimato dei soggetti interessati. 2.   Gli Stati membri obbligano gli operatori e i proprietari a comunicare informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al paragrafo 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti, e a provvedere affinché sia fatto riferimento alle segnalazioni confidenziali nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti.
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