Art. 22
Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza
In vigore dal 12 giu 2013
Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza
1. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente istituisca meccanismi:
a)
per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte; e
b)
per l’approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l’anonimato dei soggetti interessati.
2. Gli Stati membri obbligano gli operatori e i proprietari a comunicare informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al paragrafo 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti, e a provvedere affinché sia fatto riferimento alle segnalazioni confidenziali nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti.
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