Art. 22 · Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza

Art. 22

Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza

In vigore dal 12 giu 2013
Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza 1.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente istituisca meccanismi: a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte; e b) per l’approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l’anonimato dei soggetti interessati. 2.   Gli Stati membri obbligano gli operatori e i proprietari a comunicare informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al paragrafo 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti, e a provvedere affinché sia fatto riferimento alle segnalazioni confidenziali nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti.
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