Art. 24
Trasparenza
In vigore dal 12 giu 2013
Trasparenza
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all’allegato IX.
2. La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il formato di pubblicazione comune permette la comparazione affidabile delle pratiche nazionali a norma del presente articolo e dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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