Art. 25

Relazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale

In vigore dal 12 giu 2013
Relazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’allegato IX, punto 3. 2.   Gli Stati membri designano un’autorità responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell’ e per la pubblicazione delle stesse a norma dell’. 3.   La Commissione pubblica una relazione annuale in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.
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