Art. 27

Cooperazione tra Stati membri

In vigore dal 12 giu 2013
Cooperazione tra Stati membri 1.   Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l’altro attraverso il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e dell’Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione. Per gli Stati membri senza attività in mare nel settore degli idrocarburi sotto la loro giurisdizione, le informazioni di cui al primo comma sono ricevute dai punti di contatto designati a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all’interno dell’Unione, nonché, se del caso, all’esterno dell’Unione. 3.   Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente partecipi alla definizione di priorità comuni chiare per l’elaborazione e l’aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l’attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 4.   Entro il 19 luglio 2014 la Commissione presenta agli Stati membri una relazione sull’adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in forza della presente direttiva, che comprendono, se necessario, proposte per assicurare che tutti gli Stati membri abbiano accesso a risorse adeguate in termini di esperti. 5.   Entro il 19 luglio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all’accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell’, paragrafo 6.
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