Art. 23
Condivisione delle informazioni
In vigore dal 12 giu 2013
Condivisione delle informazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori e i proprietari forniscano all’autorità competente almeno le informazioni di cui all’allegato IX.
2. La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:30:oj#art-23