Art. 23 · Condivisione delle informazioni

Art. 23

Condivisione delle informazioni

In vigore dal 12 giu 2013
Condivisione delle informazioni 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli operatori e i proprietari forniscano all’autorità competente almeno le informazioni di cui all’allegato IX. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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