Art. 9

Funzionamento dell’autorità competente

In vigore dal 12 giu 2013
Funzionamento dell’autorità competente Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente: a) agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva; b) chiarisca la portata delle proprie responsabilità e le responsabilità dell’operatore e del proprietario per il controllo dei grandi incidenti, a norma della presente direttiva; c) istituisca una politica, processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell’, nonché per far rispettare la presente direttiva nell’ambito della giurisdizione dello Stato membro, incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione; d) metta a disposizione degli operatori e dei proprietari la politica, i processi e le procedure di cui alla lettera c) e metta a disposizione del pubblico sintesi degli stessi; e) ove necessario, elabori e attui procedure coordinate o congiunte con altre autorità negli Stati membri per svolgere i compiti a norma della presente direttiva; e f) fondi la propria politica, organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell’allegato III.
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