Art. 7

Responsabilità per danno ambientale

In vigore dal 12 giu 2013
Responsabilità per danno ambientale Fatto salvo l’ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma della direttiva 2004/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale quale definito in tale direttiva, causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o dall’operatore o per loro conto.
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