Art. 5

Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi

In vigore dal 12 giu 2013
Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi 1.   La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione non può essere iniziata a meno che le autorità dello Stato membro non abbiano precedentemente provveduto affinché sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico, riguardo ai possibili effetti sull’ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi programmate, a norma di altri atti giuridici dell’Unione, in particolare, a seconda dei casi, della direttiva 2001/42/CE o della direttiva 2011/92/UE. 2.   Se la partecipazione del pubblico non è stata posta in essere a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l’adozione delle seguenti misure: a) il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure mediante altri strumenti adeguati come, per esempio, mezzi di comunicazione elettronici, qualora si preveda di autorizzare operazioni esplorative; b) il pubblico interessato, compresi i settori del pubblico che sono o probabilmente saranno toccati dalla decisione di consentire le operazioni esplorative o che hanno un interesse nella stessa, è individuato includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni pertinenti; c) sono messe a disposizione del pubblico le informazioni relative a tali operazioni programmate comprese, tra l’altro, informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale, con l’indicazione delle persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande; d) il pubblico può formulare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano adottate decisioni sull’autorizzazione dell’esplorazione; e) quando si adottano le decisioni a norma della lettera d), sono tenuti in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico; e f) lo Stato membro in questione informa tempestivamente il pubblico, dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri da esso espressi, in merito alle decisioni adottate alle relative motivazioni e alle considerazioni su cui si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico; Sono fissate scadenze ragionevoli che concedono un tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico. 3.   Il presente articolo non si applica con riguardo alle zone autorizzate entro il 18 luglio 2013.
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