Art. 10

Compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima

In vigore dal 12 giu 2013
Compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima 1.   L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, «Agenzia») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002. 2.   Nel quadro del suo mandato, l’Agenzia: a) assiste la Commissione e lo Stato membro interessato, su sua richiesta, nel rilevare e monitorare l’entità di una fuoriuscita di idrocarburi; b) assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nella preparazione ed esecuzione di piani esterni di risposta alle emergenze, specialmente nel caso di ripercussioni transfrontaliere all’interno e all’esterno delle acque marine degli Stati membri; c) sulla base dei piani esterni e interni di risposta alle emergenze degli Stati membri, sviluppa con gli Stati membri e gli operatori un catalogo delle attrezzature e dei servizi di emergenza disponibili. 3.   L’Agenzia può, su richiesta: a) assistere la Commissione nel valutare i piani esterni di risposta alle emergenze degli Stati membri per verificare se siano in conformità con la presente direttiva; b) riesaminare le esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e dell’Unione.
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