Art. 68

Atto delegato sulla cessazione dell’applicazione degli articoli 36 e 42

In vigore dal 8 giu 2011
Atto delegato sulla cessazione dell’applicazione degli 1.   Tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 6, a norma del quale le norme previste all’ e agli articoli da 37 a 41 sono diventate applicabili in tutti gli Stati membri, l’AESFEM trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione: a) un parere sul funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che commercializzano FIA non UE nell’Unione a norma dell’ e per i GEFIA non UE che gestiscono e/o commercializzano FIA nell’Unione a norma degli articoli da 37 al 41, nonché sul funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o della commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE ai sensi dei regimi nazionali applicabili a norma degli ; e b) una consulenza sulla cessazione dell’applicazione dei regimi nazionali di cui agli , parallelamente all’esistenza del passaporto in conformità delle norme previste all’ e agli articoli da 37 a 41. 2.   L’AESFEM basa il suo parere e la sua consulenza sulla cessazione dell’applicazione dei regimi nazionali di cui agli , tra l’altro: a) per quanto riguarda il funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che commercializzano nell’Unione FIA non UE e per i GEFIA non UE che gestiscono e/o commercializzano FIA nell’Unione: i) l’uso che viene fatto del passaporto; ii) i problemi riscontrati per quanto riguarda: — una cooperazione efficace tra le autorità competenti, — un funzionamento efficace del sistema di notifica, — l’indicazione dello Stato membro di riferimento, — l’impedimento dell’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti a causa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili al GEFIA o di limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità di vigilanza del paese terzo, — la tutela degli investitori, — l’accesso degli investitori nell’Unione, — l’impatto sui paesi in via di sviluppo, — la mediazione da parte dell’AESFEM, incluso il numero di casi e l’efficacia della mediazione; iii) la negoziazione, la conclusione, l’esistenza e l’efficacia dei meccanismi di cooperazione richiesti; iv) l’efficacia della raccolta e della condivisione delle informazioni in relazione al controllo dei rischi sistemici da parte delle autorità nazionali competenti, dell’AESFEM e del CERS; v) i risultati delle verifiche inter pares ai sensi dell’; b) per quanto riguarda il funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o della commercializzazione di FIA negli Stati membri da parte di GEFIA non UE conformemente con i regimi nazionali applicabili: i) la conformità del GEFIA UE con tutti gli obblighi stabiliti nella presente direttiva, fatta eccezione per l’; ii) la conformità del GEFIA non UE con gli in relazione ad ogni FIA commercializzato dal GEFIA e, se del caso, con gli articoli da 26 a 30; iii) l’esistenza e l’efficacia di meccanismi di cooperazione finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico e conformi alle norme internazionali tra le autorità competenti dello Stato membro in cui sono commercializzati i FIA, se applicabile, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA UE interessati e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui in cui è stabilito il GEFIA non UE e, se applicabile, le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA non UE; iv) eventuali questioni relative alla protezione degli investitori che potrebbero essere emerse; v) eventuali aspetti del quadro normativo e di vigilanza di un paese terzo che possano impedire l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti dell’Unione ai sensi della presente direttiva; c) per quanto riguarda il funzionamento di entrambi i sistemi, potenziali perturbazioni del mercato e distorsioni della concorrenza (condizioni di parità) e qualsiasi potenziale effetto negativo sull’accesso degli investitori o sugli investimenti nei paesi in via di sviluppo o effettuati a beneficio di questi ultimi; d) una valutazione quantitativa che identifichi il numero di giurisdizioni dei paesi terzi in cui è stabilito un GEFIA che commercializza un FIA in uno Stato membro, nell’ambito di applicazione del regime del passaporto di cui all’ oppure nel quadro dei regimi nazionali di cui all’. 3.   A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 6, e fino all’emissione del parere dell’AESFEM di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’AESFEM, con cadenza trimestrale, informazioni sui GEFIA che gestiscono e/o commercializzano FIA sotto la loro vigilanza, nell’ambito di applicazione del regime del passaporto previsto dalla presente direttiva oppure nel quadro dei loro regimi nazionali. 4.   L’AESFEM, qualora ritenga che non vi siano ostacoli significativi in materia di tutela degli investitori, perturbazioni del mercato, concorrenza o vigilanza del rischio sistemico che impediscano la cessazione dei regimi nazionali ai sensi degli e l’applicazione del passaporto alla commercializzazione nell’Unione di FIA non UE da parte di GEFIA UE e la gestione e/o la commercializzazione nell’Unione di FIA da parte di GEFIA non UE ai sensi delle norme di cui all’ e agli articoli da 37 a 41, quale unico regime possibile per lo svolgimento di tali attività da parte dei GEFIA interessati nell’Unione, emette un parere positivo a tale riguardo. 5.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino il contenuto delle informazioni da trasmettere conformemente al paragrafo 2. 6.   La Commissione adotta un atto delegato entro tre mesi dalla ricezione di una consulenza e di un parere positivi dell’AESFEM e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico, in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , specificando la data in cui i regimi nazionali previsti agli devono cessare e il regime del passaporto di cui all’ e agli articoli da 37 a 41 diventa l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri. Se sono sollevate obiezioni all’atto delegato di cui al primo comma ai sensi dell’, la Commissione adotta nuovamente l’atto delegato a norma del quale i regimi nazionali di cui agli devono cessare e il regime del passaporto di cui all’ e agli articoli da 37 a 41 diventa l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri, in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , in una fase successiva che ritiene appropriata, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico. 7.   Se l’AESFEM non presenta la sua consulenza entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione richiede che detta consulenza sia fornita entro un nuovo termine.
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