Art. 67

Atto delegato sull’applicazione dell’articolo 35 e degli articoli da 37 a 41

In vigore dal 8 giu 2011
Atto delegato sull’applicazione dell’ e degli articoli da 37 a 41 1.   Entro il 22 luglio 2015 l’AESFEM trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione: a) un parere sul funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che gestiscono e/o commercializzano FIA UE ai sensi degli e sul funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE a norma dei regimi nazionali applicabili di cui agli ; e b) una consulenza sull’applicazione del passaporto in relazione alla commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e alla gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE a norma dell’ e degli articoli da 37 a 41. 2.   L’AESFEM basa il suo parere e la sua consulenza sull’applicazione del passaporto in relazione alla commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e alla gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE, tra l’altro, su: a) per quanto riguarda il funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che gestiscono e/o commercializzano FIA UE: i) l’uso che viene fatto del passaporto; ii) i problemi riscontrati per quanto riguarda: — una cooperazione efficace tra le autorità competenti, — un funzionamento efficace del sistema di notifica, — la tutela degli investitori, — la mediazione da parte dell’AESFEM, incluso il numero di casi e l’efficacia della mediazione; iii) l’efficacia della raccolta e della condivisione delle informazioni in relazione al controllo dei rischi sistemici da parte delle autorità nazionali competenti, dell’AESFEM e del CERS; b) per quanto riguarda il funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o della commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE conformemente ai regimi nazionali applicabili: i) la conformità dei GEFIA UE con tutti gli obblighi stabiliti nella presente direttiva fatta eccezione per l’; ii) la conformità dei GEFIA non UE con gli in relazione ad ogni FIA commercializzato dal GEFIA e, se del caso, con gli articoli da 26 a 30; iii) l’esistenza e l’efficacia di meccanismi di cooperazione finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico e conformi alle norme internazionali tra le autorità competenti dello Stato membro in cui sono commercializzati i FIA, se applicabile, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA UE e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui in cui è stabilito il GEFIA non UE e, se applicabile, le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA non UE; iv) eventuali questioni relative alla tutela degli investitori che potrebbero essere emerse; v) eventuali aspetti del quadro normativo e di vigilanza di un paese terzo che possano impedire l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva; c) per quanto riguarda il funzionamento di entrambi i sistemi, potenziali perturbazioni del mercato e distorsioni della concorrenza (condizioni di parità) o qualsiasi difficoltà generale o specifica che i GEFIA UE si trovino ad affrontare quando si stabiliscono o commercializzano un FIA che gestiscono in un paese terzo. 3.   A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla presente direttiva e fino all’emissione del parere dell’AESFEM di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’AESFEM, con cadenza trimestrale, informazioni sui GEFIA che gestiscono e/o commercializzano FIA sotto la loro vigilanza, nell’ambito dell’applicazione del regime di passaporti previsto dalla presente direttiva oppure nell’ambito dei loro regimi nazionali, e le informazioni necessarie ai fini della valutazione degli elementi di cui al paragrafo 2. 4.   L’AESFEM, qualora ritenga che non vi siano ostacoli significativi in materia di tutela degli investitori, perturbazioni del mercato, concorrenza e vigilanza del rischio sistemico che impediscano l’applicazione del passaporto alla commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e alla gestione e/o alla commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE a norma dell’ e degli articoli da 37 a 41, emette un parere positivo a tale riguardo. 5.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino il contenuto delle informazioni da trasmettere ai sensi del paragrafo 2. 6.   La Commissione adotta un atto delegato entro tre mesi dopo aver ricevuto una consulenza e un parere positivi dell’AESFEM e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico, in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , specificando la data in cui le norme contenute nell’ e negli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in tutti gli Stati membri. Se sono sollevate obiezioni all’atto delegato di cui al primo comma ai sensi dell’, la Commissione adotta nuovamente l’atto delegato a norma del quale le norme di cui all’ e agli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in tutti gli Stati membri, in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , in una fase successiva che ritiene appropriata, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico. 7.   Se l’AESFEM non presenta la sua consulenza entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione richiede che detta consulenza sia fornita entro un nuovo termine.
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