Art. 58

Obiezione agli atti delegati

In vigore dal 8 giu 2011
Obiezione agli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi. 2.   Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo se, su richiesta giustificata della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato entro il periodo di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.
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