Art. 60
Comunicazione di informazioni sulle deroghe
In vigore dal 8 giu 2011
Comunicazione di informazioni sulle deroghe
Qualora uno Stato membro si avvalga di una deroga o di un’opzione ai sensi degli e dell’, paragrafo 5, ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni su un sito web o con altri mezzi facilmente accessibili.
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