Art. 60 · Comunicazione di informazioni sulle deroghe

Art. 60

Comunicazione di informazioni sulle deroghe

In vigore dal 8 giu 2011
Comunicazione di informazioni sulle deroghe Qualora uno Stato membro si avvalga di una deroga o di un’opzione ai sensi degli e dell’, paragrafo 5, ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni su un sito web o con altri mezzi facilmente accessibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:61:oj#art-60