Art. 69

Riesame

In vigore dal 8 giu 2011
Riesame 1.   Entro il 22 luglio 2017 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, avvia un riesame dell’applicazione e dell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale riesame analizza l’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva, il suo impatto sugli investitori, sui FIA o sui GEFIA, sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi e il grado di raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Se necessario, la Commissione propone le opportune modifiche. Il riesame comprende uno studio generale sul funzionamento delle norme della presente direttiva e sull’esperienza acquisita nella loro applicazione, inclusi: a) la commercializzazione, da parte dei GEFIA UE, di FIA non UE negli Stati membri nel quadro dei regimi nazionali; b) la commercializzazione di FIA negli Stati membri da parte di GEFIA non UE nel quadro dei regimi nazionali; c) la gestione e la commercializzazione, da parte di GEFIA autorizzati ai sensi della presente direttiva, di FIA nell’Unione nel quadro del regime di passaporto previsto dalla presente direttiva; d) la commercializzazione di FIA nell’Unione da parte o a nome di persone o soggetti diversi dai GEFIA; e) gli investimenti in FIA da parte o a nome di investitori europei professionisti; f) l’impatto delle norme sui depositari di cui all’ sul mercato dei depositari nell’Unione; g) l’impatto sugli obblighi in materia di trasparenza e di comunicazione di cui agli articoli da 22 a 24, 28 e 29 sulla valutazione del rischio sistemico; h) il potenziale impatto negativo sugli investitori al dettaglio; i) l’impatto della presente direttiva sul funzionamento e la redditività dei fondi di investimento in capitali privati e in capitali di rischio; j) l’impatto della presente direttiva sull’accesso degli investitori nell’Unione; k) l’impatto della presente direttiva sugli investimenti nei paesi in via di sviluppo o a loro beneficio; l) l’impatto della presente direttiva sulla protezione di società non quotate o emittenti ai sensi degli articoli da 26 a 30 della presente direttiva nonché sulle condizioni di parità tra i FIA e altri investitori dopo l’acquisizione di importanti partecipazioni o del controllo di tali società non quotate o emittenti. Nel riesaminare la commercializzazione e/o la gestione dei FIA di cui al primo comma, lettere a), b) e c), la Commissione valuta l’opportunità di conferire all’AESFEM responsabilità supplementari in materia di controllo in tale ambito. 2.   Ai fini del riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione a cadenza annuale informazioni sui GEFIA che gestiscono e/o commercializzano FIA sotto la loro supervisione, sia nell’ambito del regime di passaporto previsto dalla presente direttiva sia nell’ambito dei regimi nazionali, indicando la data in cui il regime del passaporto è stato recepito e, se del caso, applicato nella loro giurisdizione. L’AESFEM fornisce alla Commissione informazioni su tutti i GEFIA non UE che sono stati autorizzati o che hanno richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’. Le informazioni di cui al primo e al secondo comma includono: a) informazioni relative al luogo in cui i GEFIA interessati sono stabiliti; b) se applicabile, identificazione dei FIA UE gestiti e/o commercializzati da tali GEFIA; c) se applicabile, identificazione dei FIA non UE gestiti da GEFIA UE ma non commercializzati nell’Unione; d) se applicabile, identificazione dei FIA non UE commercializzati nell’Unione; e) informazioni sul regime applicabile nell’ambito del quale i GEFIA interessati svolgono la propria attività (nazionale o dell’Unione); e f) qualsiasi altra informazione utile per capire il funzionamento nella pratica della gestione e della commercializzazione dei FIA da parte dei GEFIA nell’Unione. 3.   Il riesame di cui al paragrafo 1 tiene debitamente conto degli sviluppi a livello internazionale e delle discussioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 4.   Al termine di tale riesame, la Commissione presenta senza indugio una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione presenta delle proposte, ivi incluso le modifiche alla presente direttiva, tenendo in considerazione gli obiettivi della stessa, i suoi effetti sulla tutela degli investitori, le perturbazioni del mercato e la concorrenza, il monitoraggio del rischio sistemico e i potenziali effetti sugli investitori, i FIA o i GEFIA, sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi.
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