Art. 32

Elementi relativi alla designazione dei terzi

In vigore dal 1 lug 2010
Elementi relativi alla designazione dei terzi Gli Stati membri prescrivono che quando il depositario o la società di gestione intendono affidare a terzi lo svolgimento delle loro rispettive funzioni, entrambe le parti dell’accordo di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE includono nell’accordo almeno gli elementi seguenti: a) l’impegno, da parte di entrambe le parti dell’accordo, a fornire regolarmente informazioni dettagliate sui terzi incaricati dal depositario o dalla società di gestione dello svolgimento dei rispettivi compiti; b) l’impegno che, su domanda di una delle parti, l’altra parte fornirà informazioni sui criteri utilizzati per scegliere il terzo e le misure adottate per controllare le attività svolte dal terzo selezionato; c) una dichiarazione secondo la quale la responsabilità del depositario, di cui all’ o all’ della direttiva 2009/65/CE, non è pregiudicata dal fatto che abbia affidato ad un terzo in toto o in parte le attività di cui ha la custodia.
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