Art. 33

Elementi relativi a eventuali modifiche e alla cessazione dell’accordo

In vigore dal 1 lug 2010
Elementi relativi a eventuali modifiche e alla cessazione dell’accordo Gli Stati membri prescrivono che le parti dell’accordo di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE includano almeno gli elementi seguenti relativi alle modifiche e alla cessazione dell’accordo: a) il periodo di validità dell’accordo; b) le condizioni di modifica o di cessazione dell’accordo; c) le condizioni necessarie per agevolare il passaggio ad un altro depositario e, in caso di passaggio, la procedura che il depositario deve seguire per inviare tutte le informazioni pertinenti all’altro depositario.
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Elementi relativi a eventuali modifiche e alla cessazione dell’accordo (Art. 33 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo