Art. 33
Elementi relativi a eventuali modifiche e alla cessazione dell’accordo
In vigore dal 1 lug 2010
Elementi relativi a eventuali modifiche e alla cessazione dell’accordo
Gli Stati membri prescrivono che le parti dell’accordo di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE includano almeno gli elementi seguenti relativi alle modifiche e alla cessazione dell’accordo:
a)
il periodo di validità dell’accordo;
b)
le condizioni di modifica o di cessazione dell’accordo;
c)
le condizioni necessarie per agevolare il passaggio ad un altro depositario e, in caso di passaggio, la procedura che il depositario deve seguire per inviare tutte le informazioni pertinenti all’altro depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:43:oj#art-33