Art. 34
Legge applicabile
In vigore dal 1 lug 2010
Legge applicabile
Gli Stati membri prescrivono alle parti dell’accordo di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE di precisare che all’accordo si applica la normativa dello Stato membro di origine dell’OICVM.
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