Art. 31

Elementi relativi allo scambio di informazioni e agli obblighi in materia di riservatezza e di riciclaggio dei proventi di attività illecite

In vigore dal 1 lug 2010
Elementi relativi allo scambio di informazioni e agli obblighi in materia di riservatezza e di riciclaggio dei proventi di attività illecite 1.   Gli Stati membri prescrivono che le parti dell’accordo di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE includano nell’accordo almeno gli elementi seguenti relativi allo scambio di informazioni e agli obblighi in materia di riservatezza e di riciclaggio dei proventi di attività illecite: a) l’elenco di tutte le informazioni che devono essere scambiate tra l’OICVM, la sua società di gestione e il depositario in relazione alla sottoscrizione, al rimborso, all’emissione, alla cancellazione e al riacquisto di quote dell’OICVM; b) gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti dell’accordo; c) informazioni sui compiti e sulle responsabilità delle parti dell’accordo per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, laddove applicabile. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono definiti in modo tale da non compromettere la capacità delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di avere accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti.
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Elementi relativi allo scambio di informazioni e agli obblighi in materia di riservatezza e di riciclaggio dei proventi di attività illecite (Art. 31 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo