Art. 30
Elementi relativi alle procedure che devono essere seguite dalle parti dell’accordo
In vigore dal 1 lug 2010
Elementi relativi alle procedure che devono essere seguite dalle parti dell’accordo
Gli Stati membri prescrivono che il depositario e la società di gestione, denominati nel presente capo le «parti dell'accordo», includano nell’accordo scritto di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE, almeno gli elementi seguenti per quanto riguarda i servizi forniti dalle parti dell’accordo e le procedure che esse devono seguire:
a)
la descrizione delle procedure, ivi comprese quelle relative alla custodia, che saranno adottate per ogni tipo di attività degli OICVM affidate al depositario;
b)
la descrizione delle procedure da seguire nel caso in cui la società di gestione intenda modificare il regolamento del fondo o il prospetto dell’OICVM, precisando quando il depositario deve essere informato o se la modifica richiede l’accordo preliminare del depositario;
c)
la descrizione dei mezzi e delle procedure utilizzati dal depositario per trasmettere alla società di gestione tutte le informazioni di cui questa ha bisogno per esercitare le sue funzioni, tra cui una descrizione dei mezzi e delle procedure in relazione all’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari e dei mezzi e delle procedure applicati per permettere alla società di gestione e all’OICVM di disporre di un accesso affidabile ed in tempo utile alle informazioni relative ai conti dell’OICVM;
d)
la descrizione dei mezzi e delle procedure con i quali il depositario avrà accesso a tutte le informazioni di cui ha bisogno per esercitare le sue funzioni;
e)
la descrizione delle procedure mediante le quali il depositario può informarsi del modo in cui la società di gestione conduce le sue attività e valutare la qualità delle informazioni ottenute, in particolare tramite visite sul posto;
f)
la descrizione delle procedure mediante le quali la società di gestione può esaminare le prestazioni del depositario per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali di quest’ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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