Art. 28

Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione

In vigore dal 1 lug 2010
Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione 1.   Gli Stati membri non consentono alle società di gestione di eseguire gli ordini di un OICVM aggregandoli agli ordini di un altro OICVM o di un altro cliente o a ordini per conto proprio, a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni: a) deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi degli OICVM o dei clienti i cui ordini vengono aggregati; b) deve essere stabilita e applicata una strategia di allocazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi un’allocazione equa degli ordini aggregati, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le allocazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. 2.   Gli Stati membri assicurano che, quando la società di gestione aggrega l’ordine di un OICVM con uno o più altri ordini di altri OICVM o clienti e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa effettui l’allocazione delle operazioni connesse conformemente alla sua strategia di allocazione degli ordini. 3.   Gli Stati membri assicurano che le società di gestione che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di un OICVM o di altri clienti non effettuino allocazioni delle operazioni connesse secondo modalità pregiudizievoli per l’OICVM o per un altro cliente. 4.   Gli Stati membri prescrivono che, quando la società di gestione aggrega un ordine di un OICVM o di un altro cliente con un’operazione per conto proprio e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa esegua in via prioritaria l’allocazione delle operazioni corrispondenti all’OICVM o ad altro cliente prima delle operazioni in conto proprio. Tuttavia, se la società di gestione è in grado di dimostrare all’OICVM o all’altro suo cliente con argomentazioni ragionevoli che senza l’aggregazione non sarebbe stata in grado di eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, essa può eseguire l’allocazione dell’operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera b).
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Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione (Art. 28 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo