Art. 27

Principi generali

In vigore dal 1 lug 2010
Principi generali 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e di applicare procedure e disposizioni che consentano un’esecuzione immediata, equa e rapida delle operazioni di portafoglio per conto dell’OICVM. Le procedure e le disposizioni attuate dalle società di gestione soddisfano le seguenti condizioni: a) assicurare che gli ordini eseguiti per conto dell’OICVM siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati; b) eseguire gli ordini degli OICVM per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi degli OICVM richiedano di procedere diversamente. Gli strumenti finanziari e le somme di denaro ricevuti per il regolamento degli ordini eseguiti sono rapidamente e correttamente trasferiti sul conto dall’OICVM interessato. 2.   La società di gestione non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini pendenti degli OICVM e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti.
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Principi generali (Art. 27 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo