Art. 25
Esecuzione delle decisioni di negoziazione a nome dell’OICVM gestito
In vigore dal 1 lug 2010
Esecuzione delle decisioni di negoziazione a nome dell’OICVM gestito
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di agire nel massimo interesse degli OICVM che gestiscono quando eseguono decisioni di negoziazione per conto degli OICVM gestiti nel quadro della gestione dei loro portafogli.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le società di gestione adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per l’OICVM tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell’esecuzione e del regolamento, della dimensione e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per l’esecuzione dell’ordine. L’importanza relativa dei predetti fattori è determinata facendo riferimento ai criteri seguenti:
a)
gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell’OICVM, come indicati nel prospetto o nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi dell’OICVM;
b)
le caratteristiche dell’ordine;
c)
le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine;
d)
le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e di attuare disposizioni efficaci per conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 2. In particolare, le società di gestione istituiscono e attuano una politica che consenta loro di ottenere, per gli ordini degli OICVM, il migliore risultato possibile conformemente al paragrafo 2.
Le società di gestione ottengono la previa approvazione della società di investimento per quanto riguarda la politica di esecuzione. La società di gestione mette a disposizione dei detentori di quote informazioni adeguate sulla politica messa in atto conformemente al presente articolo e su ogni sua modifica importante.
4. Le società di gestione controllano regolarmente l’efficacia delle loro disposizioni e della loro politica in materia di esecuzione degli ordini per individuare le debolezze e rimediarvi, laddove necessario.
Inoltre le società di gestione riesaminano ogni anno la politica di esecuzione. Un riesame viene anche effettuato ogni volta vi sia una modifica significativa che abbia un’incidenza sulla capacità della società di gestione di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per gli OICVM gestiti.
5. Le società di gestione sono in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto dell’OICVM conformemente alla loro politica di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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