Art. 24

Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

In vigore dal 1 lug 2010
Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso 1.   Gli Stati membri assicurano che qualora le società di gestione eseguano un ordine di sottoscrizione o di rimborso impartito da un detentore di quote, esse trasmettano a quest’ultimo un avviso su supporto duraturo con il quale confermano l’esecuzione dell’ordine non appena possibile e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine o, se la società di gestione riceve la conferma dell’esecuzione da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. Tuttavia, il primo comma non si applica nei casi in cui l’avviso contenga le stesse informazioni contenute in una conferma che un altro soggetto sia tenuto a trasmettere immediatamente al detentore di quote. 2.   L’avviso di cui al paragrafo 1 include, laddove appropriato, le seguenti informazioni: a) l’identificativo della società di gestione; b) il nome o altro elemento di designazione del detentore di quote; c) la data e l’ora del ricevimento dell’ordine e il metodo di pagamento; d) la data di esecuzione; e) l’identificativo dell’OICVM; f) la natura dell’ordine (sottoscrizione o rimborso); g) il numero di quote interessate; h) il valore unitario al quale le quote sono state sottoscritte o rimborsate; i) la data di valuta di riferimento; j) il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le spese di sottoscrizione o l’importo al netto delle spese di rimborso; k) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci. 3.   Per quanto riguarda gli ordini di un detentore di quote eseguiti periodicamente, le società di gestione adottano le misure di cui al paragrafo 1 o forniscono al detentore di quote, almeno una volta a semestre, le informazioni di cui al paragrafo 2 in relazione alle relative operazioni. 4.   Le società di gestione forniscono al detentore di quote, dietro sua richiesta, le informazioni sullo status del suo ordine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:43:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso (Art. 24 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo