Art. 22
Dovere di agire nell’interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote
In vigore dal 1 lug 2010
Dovere di agire nell’interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che i detentori di quote dell’OICVM gestito ricevano pari trattamento.
Le società di gestione si astengono dal privilegiare gli interessi di un gruppo di detentori di quote rispetto a quelli di qualsiasi altro gruppo di detentori di quote.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di applicare politiche e procedure adeguate per prevenire ogni abuso che possa ragionevolmente mettere in pericolo la stabilità e l’integrità del mercato.
3. Fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa nazionale, gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di garantire l’utilizzo di modelli tariffari e di sistemi di valutazione equi, corretti e trasparenti per gli OICVM da essi gestiti in modo da rispettare l’obbligo che loro incombe di agire nel miglior interesse dei detentori di quote. Le società di gestione devono potere dimostrare che i portafogli dell’OICVM sono stati accuratamente valutati.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di agire in modo da impedire che agli OICVM e ai rispettivi detentori di quote vengano addebitati costi ingiustificati.
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