Art. 21
Strategie per l’esercizio dei diritti di voto
In vigore dal 1 lug 2010
Strategie per l’esercizio dei diritti di voto
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di elaborare strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto connessi agli strumenti detenuti nei portafogli gestiti, ad esclusivo beneficio dell’OICVM.
2. La strategia di cui al paragrafo 1 definisce misure e procedure per:
a)
monitorare eventi pertinenti all’attività della società;
b)
assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell’OICVM in questione;
c)
prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall’esercizio dei diritti di voto.
3. Una sintesi delle strategie di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione degli investitori.
I dettagli delle misure adottate sulla base di dette strategie sono messi gratuitamente a disposizione dei detentori di quote su loro richiesta.
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