Art. 21 · Strategie per l’esercizio dei diritti di voto

Art. 21

Strategie per l’esercizio dei diritti di voto

In vigore dal 1 lug 2010
Strategie per l’esercizio dei diritti di voto 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di elaborare strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto connessi agli strumenti detenuti nei portafogli gestiti, ad esclusivo beneficio dell’OICVM. 2.   La strategia di cui al paragrafo 1 definisce misure e procedure per: a) monitorare eventi pertinenti all’attività della società; b) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell’OICVM in questione; c) prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall’esercizio dei diritti di voto. 3.   Una sintesi delle strategie di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione degli investitori. I dettagli delle misure adottate sulla base di dette strategie sono messi gratuitamente a disposizione dei detentori di quote su loro richiesta.
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