Art. 72
Obblighi dei revisori
In vigore dal 25 nov 2009
Obblighi dei revisori
1. Gli Stati membri dispongono quanto meno che le persone abilitate a norma dell’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull’, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (34), che esercitano presso un’impresa di assicurazione o di riassicurazione il controllo legale dei conti di cui all’ della direttiva 78/660/CEE, all’ della direttiva 83/349/CEE o all’ della direttiva 85/611/CEE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbiano l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità di vigilanza fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui esse siano venute a conoscenza nell’esercizio dell’incarico sopra citato e che siano tali da determinare una qualsiasi delle seguenti conseguenze:
a)
una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
b)
la messa a repentaglio della continuità dell’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
c)
il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve;
d)
l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
e)
l’inosservanza del requisito patrimoniale minimo.
Le persone di cui al primo comma segnalano altresì fatti o decisioni di cui vengano a conoscenza nell’ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un’impresa che abbia stretti legami derivanti da un rapporto di controllo con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale quelle persone svolgono tale incarico.
2. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.
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