Art. 74

Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita

In vigore dal 25 nov 2009
Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita 1.   La gestione distinta di cui all’ è deve essere organizzata in modo che l’attività di assicurazione vita sia separata dall’attività di assicurazione non vita. Non si può recare pregiudizio ai rispettivi interessi dei contraenti dell’assicurazione vita e non vita e in particolare i contraenti dell’assicurazione vita godono dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l’impresa di assicurazione vita praticasse unicamente l’assicurazione vita. 2.   Fatti salvi gli , le imprese di assicurazione di cui all’, paragrafi 2 e 5 calcolano: a) un requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto alla loro attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l’impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6; e b) un requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto alla loro attività di assicurazione o riassicurazione non vita, calcolato come se l’impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6. 3.   Come minimo, le imprese di assicurazione di cui all’, paragrafi 2 e 5 coprono i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili: a) il requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto all’attività del settore vita; b) il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto all’attività del settore non vita. Gli obblighi finanziari minimi di cui al primo comma che sono a carico dell’attività di assicurazione vita e dell’attività di assicurazione non vita non sono sostenuti dall’altra attività. 4.   Una volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi di cui al paragrafo 3 e purché se ne informi l’autorità di vigilanza, l’impresa può utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l’una o l’altra attività per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’. 5.   Le autorità di vigilanza, mediante l’analisi dei risultati delle attività di assicurazione sia vita che non vita, vigilano affinché siano rispettati i requisiti dei paragrafi da 1 a 4. 6.   Le scritture contabili sono effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati distintamente per l’attività di assicurazione vita e per l’attività di assicurazione non vita. Tutte le entrate, in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare prestazioni di assicurazione, incrementi delle riserve tecniche, premi di riassicurazione e spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati ai conti secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall’autorità di vigilanza. Le imprese di assicurazione elaborano, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al paragrafo 2, in conformità all’, paragrafo 4. 7.   Se l’importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle attività è insufficiente a coprire gli obblighi finanziari minimi di cui al paragrafo 3, primo comma, le autorità di vigilanza applicano all’attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla presente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell’altra attività. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, tali misure possono comportare l’autorizzazione del trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una attività all’altra.
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Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita (Art. 74 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo