Art. 70
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie
In vigore dal 25 nov 2009
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie
Senza pregiudizio della presente sezione, un’autorità di vigilanza può trasmettere informazioni intese all’esercizio delle loro funzioni ai seguenti soggetti:
1)
alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;
2)
all’occorrenza ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
Tali autorità od organismi possono altresì comunicare alle autorità di vigilanza le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell’. Le informazioni ricevute in tale ambito sono soggette alle disposizioni relative al segreto d’ufficio stabilite alla presente sezione.
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