Art. 67

Utilizzo delle informazioni riservate

In vigore dal 25 nov 2009
Utilizzo delle informazioni riservate Le autorità di vigilanza che ricevono informazioni riservate a norma degli o 65 possono servirsene soltanto nell’esercizio delle loro funzioni e per le seguenti finalità: 1) per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all’attività di assicurazione o di riassicurazione e facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul requisito patrimoniale di solvibilità, sul requisito patrimoniale minimo e sul sistema di governance; 2) per irrogare sanzioni; 3) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza; 4) nei procedimenti giurisdizionali di cui alla presente direttiva.
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Utilizzo delle informazioni riservate (Art. 67 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo