Art. 66

Accordi di cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Accordi di cooperazione con i paesi terzi Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi definiti all’, paragrafi 1 e 2, solo a condizione che le informazioni da comunicare beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste nella presente sezione. Tale scambio di informazioni deve essere destinato all’attuazione dei compiti di vigilanza di tali autorità od organismi. Qualora le informazioni che uno Stato membro deve comunicare ad un paese terzo provengano da un altro Stato membro, esse sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza di tale Stato membro e, in tal caso, unicamente per i fini autorizzati da tale autorità.
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Accordi di cooperazione con i paesi terzi (Art. 66 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo