Art. 68
Scambio di informazioni con altre autorità
In vigore dal 25 nov 2009
Scambio di informazioni con altre autorità
1. Gli non ostano ad alcuna delle seguenti attività:
a)
lo scambio di informazioni tra diverse autorità di vigilanza di uno stesso Stato membro nell’espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
b)
lo scambio di informazioni, nell’espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità di vigilanza e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:
i)
le autorità investite della funzione di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;
ii)
gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;
iii)
le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e di altri enti finanziari;
c)
la trasmissione, agli organi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.
Gli scambi di informazioni di cui alle lettere b) e c), possono avere luogo anche tra diversi Stati membri.
Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’.
2. Gli articoli da 64 a 67 non ostano a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza e i soggetti seguenti:
a)
le autorità preposte alla vigilanza sugli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;
b)
le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d’investimento e di altri enti finanziari;
c)
gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.
Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
a)
le informazioni devono essere dirette all’esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma;
b)
le informazioni ricevute devono essere coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’;
c)
qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni devono essere comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza da cui provengono e, in tal caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del primo e del secondo comma.
3. Gli articoli da 64 a 67 non ostano a che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità o gli organi incaricati dell’individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.
Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
a)
le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione delle violazioni e di indagine di cui al primo comma;
b)
le informazioni ricevute devono essere coperte dal segreto d’ufficio di cui all’;
c)
qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza da cui provengono e, in tal caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione delle violazioni o di indagine ricorrendo a persone incaricate a tale scopo, in base alla loro competenza specifica, e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.
Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera c), le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano all’autorità di vigilanza da cui le informazioni provengono l’identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 3.
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