Art. 67
Utilizzo delle informazioni riservate
In vigore dal 25 nov 2009
Utilizzo delle informazioni riservate
Le autorità di vigilanza che ricevono informazioni riservate a norma degli o 65 possono servirsene soltanto nell’esercizio delle loro funzioni e per le seguenti finalità:
1)
per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all’attività di assicurazione o di riassicurazione e facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul requisito patrimoniale di solvibilità, sul requisito patrimoniale minimo e sul sistema di governance;
2)
per irrogare sanzioni;
3)
nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza;
4)
nei procedimenti giurisdizionali di cui alla presente direttiva.
Storico versioni
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