Art. 71

Convergenza della vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Convergenza della vigilanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che i mandati delle autorità di vigilanza tengano adeguatamente conto della dimensione dell’Unione europea. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, nell’esercizio delle loro funzioni, tengano conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del CEIOPS conformemente alla decisione 2009/79/CE e tengano debitamente conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Il CEIOPS fornisce, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni non giuridicamente vincolanti riguardo all’attuazione delle disposizioni della presente direttiva e alle sue misure di attuazione al fine di rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza. Il CEIOPS riferisce inoltre regolarmente e almeno ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti in materia di convergenza della vigilanza nella Comunità.
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