Art. 73

Esercizio cumulativo dell’attività di assicurazione vita e non-vita

In vigore dal 25 nov 2009
Esercizio cumulativo dell’attività di assicurazione vita e non-vita 1.   Le imprese di assicurazione non sono autorizzate ad esercitare simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che: a) le imprese autorizzate ad esercitare attività di assicurazione vita possano ottenere un’autorizzazione per le attività di assicurazione non vita per i rischi dei rami 1 e 2 di cui all’allegato I, parte A; b) le imprese autorizzate, unicamente per i rischi dei rami 1 e 2 di cui all’allegato I, parte A, possano ottenere un’autorizzazione ad esercitare attività di assicurazione vita. Ciascuna attività è tuttavia gestita separatamente conformemente all’. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui, ai rami 1 e 2 dell’allegato I, parte A, esercitate da tali imprese siano anch’esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all’assicurazione sulla vita. 4.   Nei casi in cui un’impresa di assicurazione non vita abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un’impresa di assicurazione vita, le autorità di vigilanza degli Stati membri di origine vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate. 5.   Le imprese che alle seguenti date praticavano il cumulo delle attività di assicurazione sia vita che non vita disciplinate dalla presente direttiva possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta conformemente all’: a) alla data del 1o gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia; b) alla data del 1o gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo; c) alla data del 1o gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia; d) alla data del 1o maggio 2004 per le imprese autorizzate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia; e) alla data del 1o gennaio 2007 per le imprese autorizzate in Bulgaria e Romania; f) alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese. Lo Stato membro di origine può obbligare le imprese di assicurazione a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività di assicurazione vita e non vita da esse esercitate alle date di cui al primo comma.
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Esercizio cumulativo dell’attività di assicurazione vita e non-vita (Art. 73 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo