Art. 75
Valutazione delle attività e delle passività
In vigore dal 25 nov 2009
Valutazione delle attività e delle passività
1. Gli Stati membri garantiscono che, salvo indicato diversamente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:
a)
le attività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b)
le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
Quando si valutano le passività di cui al punto b), non è effettuato alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. La Commissione adotta misure di attuazione per definire i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-75