Art. 76
Disposizioni generali
In vigore dal 25 nov 2009
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione costituiscano riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione o di riassicurazione.
2. Il valore delle riserve tecniche corrisponde all’importo attuale che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pagare se dovessero trasferire immediatamente le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ad un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione (coerenza con il mercato).
4. Le riserve tecniche sono calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo.
5. In base ai principi enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4 e tenendo conto dei principi di cui all’, paragrafo 1, il calcolo delle riserve tecniche è effettuato a norma degli articoli da 77 a 82 e dell’.
Storico versioni
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