Art. 308
Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti
In vigore dal 25 nov 2009
Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti
1. Si ritengono autorizzate a norma dell’ le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all’esercizio dell’attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede.
Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l’esercizio dell’attività riassicurativa e ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera b) e lettere da d) a g), agli e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4 a decorrere dal 10 dicembre 2007.
2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1 che al 10 dicembre 2005 non abbiano ottemperato all’, paragrafo 1, lettera b), agli e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.
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