Art. 14
Principio di autorizzazione
In vigore dal 25 nov 2009
Principio di autorizzazione
1. L’accesso all’attività di assicurazione diretta o di riassicurazione soggetta alla presente direttiva è subordinato alla concessione di un’autorizzazione preliminare.
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine:
a)
dall’impresa che intende stabilire la propria sede sul territorio di detto Stato membro; o
b)
dall’impresa di assicurazione che, dopo aver ricevuto un’autorizzazione conformemente al paragrafo 1, intende estendere la propria attività a un intero ramo di assicurazione o a rami di assicurazione diversi da quelli già autorizzati.
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