Art. 16
Rischi accessori
In vigore dal 25 nov 2009
Rischi accessori
1. L’impresa di assicurazione che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami di cui all’allegato I, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che sia necessario ottenere l’autorizzazione per questi rischi purché i medesimi soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a)
siano connessi con il rischio principale;
b)
riguardino l’oggetto coperto contro il rischio principale; e
c)
siano garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.
2. In deroga al paragrafo 1 i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui all’allegato I, parte A non sono considerati come rischi accessori di altri rami.
Tuttavia, l’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 può essere considerata come rischio accessorio al ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 ed una delle condizioni seguenti:
a)
il rischio principale riguarda solo l’assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale; o
b)
l’assicurazione riguarda controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.
Storico versioni
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