Art. 18
Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione
In vigore dal 25 nov 2009
Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione
1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese richiedenti l’autorizzazione:
a)
per quanto riguarda le imprese di assicurazione, limitino il loro oggetto sociale all’attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;
b)
per quanto riguarda le imprese di riassicurazione, limitino il loro oggetto sociale all’attività di riassicurazione e alle operazioni connesse; rientrano in tale requisito la funzione di società di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’, punto 8), della direttiva 2002/87/CE;
c)
presentino un programma di attività conforme all’;
d)
detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo previsto all’, paragrafo 1, lettera d);
e)
dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’;
f)
dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale minimo di cui all’;
g)
dimostrino che saranno in grado di conformarsi al sistema di governance di cui al capo IV, sezione 2;
h)
per quanto riguarda l’assicurazione non vita, comunichino nome ed indirizzo di tutti i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati a norma dell’ della direttiva 2000/26/CE in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui è richiesta l’autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, della presente direttiva, esclusa la responsabilità civile del vettore.
2. Un’impresa di assicurazione che richiede l’autorizzazione per l’estensione delle proprie attività ad altri rami o per l’estensione di un’autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma di attività conforme all’.
Essa deve inoltre dimostrare di disporre dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui all’, paragrafo 1, e all’.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, un’impresa di assicurazione che esercita nel settore vita e richiede l’autorizzazione per l’estensione della sua attività ai rischi elencati nei rami 1 o 2 di cui all’allegato I, parte A come indicato all’, dimostra che:
a)
possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione non vita, come indicato all’, paragrafo 1, lettera d);
b)
si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all’, paragrafo 3.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, un’impresa di assicurazione che esercita attività nel settore non vita per i rischi elencati nel ramo 1 o 2 di cui all’allegato I, parte A e richiede l’autorizzazione per l’estensione della sua attività ai rischi dell’assicurazione vita, come previsto all’, dimostra che:
a)
possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione non vita, come indicato all’, paragrafo 1, lettera d);
b)
si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all’, paragrafo 3.
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