Art. 15

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione dell’autorizzazione 1.   L’autorizzazione di cui all’ è valida per l’intera Comunità. Essa permette all’impresa di assicurazione e di riassicurazione di esercitarvi attività in quanto tale autorizzazione copre anche il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi. 2.   Fermo restando l’, l’autorizzazione è accordata per ramo dell’assicurazione diretta quale definito all’allegato I, parte A o all’allegato II. Essa riguarda l’intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo. I rischi compresi in un ramo non sono classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati all’. L’autorizzazione può essere accordata per più rami, sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro consenta di esercitarli contemporaneamente. 3.   Per quanto riguarda l’assicurazione non vita ogni Stato membro ha facoltà di accordare l’autorizzazione per i gruppi di rami indicati all’allegato I, parte B. Le autorità di vigilanza possono limitare l’autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all’. 4.   Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di assistenza di cui all’ soltanto se hanno ottenuto l’autorizzazione per il ramo 18 dell’allegato I, parte A, fatto salvo l’, paragrafo 1. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni. 5.   Per quanto riguarda la riassicurazione l’autorizzazione è accordata per l’attività riassicurativa non vita, l’attività riassicurativa vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurativa. La domanda per l’autorizzazione è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità all’, paragrafo 1, lettera c), nonché al sussistere delle condizioni d’autorizzazione previste dallo Stato membro al quale l’autorizzazione è richiesta.
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Ambito di applicazione dell’autorizzazione (Art. 15 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo