Art. 13

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva s’intende per: 1) «impresa di assicurazione», un’impresa di assicurazione diretta vita o non vita che abbia ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’; 2) «impresa di assicurazione captive», un’impresa di assicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte; 3) «impresa di assicurazione di un paese terzo», un’impresa che dovrebbe essere autorizzata quale impresa di assicurazione ai sensi dell’, se la sua sede fosse situata nella Comunità; 4) «impresa di riassicurazione», un’impresa autorizzata ai sensi dell’ ad esercitare attività di riassicurazione; 5) «impresa di riassicurazione captive», un’impresa di riassicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte; 6) «impresa di riassicurazione di un paese terzo», un’impresa che dovrebbe essere autorizzata quale impresa di riassicurazione ai sensi dell’, se la sua sede fosse situata nella Comunità; 7) «riassicurazione», una delle seguenti attività: a) l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’impresa di assicurazione di un paese terzo, o da un’altra impresa di riassicurazione o da un’impresa di riassicurazione di un paese terzo; o b) nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività consistente nell’accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s; 8) «Stato membro di origine», a) per l’assicurazione non vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che copre il rischio; b) per l’assicurazione vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che assume l’impegno; o c) per la riassicurazione, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di riassicurazione; 9) «Stato membro ospitante», lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una succursale o presta servizi; ai fini dell’assicurazione vita e non vita, per Stato membro della prestazione dei servizi si intende lo Stato membro dell’impegno o lo Stato membro in cui il rischio è situato, se tale impegno o rischio è assunto da un’impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro; 10) «autorità di vigilanza», l’autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione; 11) «succursale», un’agenzia o una succursale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che è situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; 12) «stabilimento»di un’impresa, la sua sede sociale o una delle sue succursali; 13) «Stato membro in cui il rischio è situato», a) lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l’assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa; b) lo Stato membro di immatricolazione, quando l’assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo; c) lo Stato membro in cui il contraente ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione; d) in tutti i casi non esplicitamente previsti alle lettere a), b) o c) lo Stato membro in cui si trova, a seconda dei casi: i) la residenza abituale del contraente; o ii) se il contraente è una persona giuridica, lo stabilimento del contraente al quale si riferisce il contratto; 14) «Stato membro dell'impegno», lo Stato membro in cui si trova: a) la residenza abituale del contraente; b) se il contraente è una persona giuridica, lo stabilimento del contraente al quale si riferisce il contratto; 15) «impresa madre», un’impresa madre ai sensi dell’ della direttiva 83/349/CEE; 16) «impresa figlia», qualsiasi impresa figlia ai sensi dell’ della direttiva 83/349/CEE, incluse le relative imprese figlie; 17) «stretti legami», situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un rapporto di controllo o di partecipazione, o in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate in modo duraturo a una stessa persona da un rapporto di controllo; 18) «controllo», il rapporto tra un’impresa madre e un’impresa figlia quale definito all’ della direttiva 83/349/CEE, ovvero un rapporto analogo tra una qualsiasi persona fisica o giuridica e un’impresa; 19) «operazione infragruppo», un’operazione in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un’altra impresa nell’ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell’ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento; 20) «partecipazione», la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; 21) «partecipazione qualificata», il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di un’impresa, o comunque la partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa; 22) «mercato regolamentato»: a) nel caso di un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all’, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE; o b) nel caso di un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario che soddisfi le condizioni seguenti: i) sia riconosciuto dallo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione e soddisfi requisiti analoghi a quelli stabiliti dalla direttiva 2004/39/CE; e ii) gli strumenti finanziari in esso negoziati siano di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dallo Stato membro di origine; 23) «ufficio nazionale», un ufficio nazionale di assicurazione come definito dall’, punto 3, della direttiva 72/166/CEE; 24) «fondo di garanzia nazionale», l’organismo di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE; 25) «impresa finanziaria», uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell’, paragrafi 1, 5 e 21, rispettivamente, della direttiva 2006/48/CE; b) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera f); c) un’impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; o d) una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’, punto 15), della direttiva 2002/87/CE; 26) «società veicolo», qualsiasi impresa, registrata o meno, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o di riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati alle obbligazioni di riassicurazione di detta impresa; 27) «grandi rischi»: a) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 dell’allegato I, parte A; b) i rischi classificati nei rami 14 e 15 dell’allegato I, parte A, qualora il contraente eserciti a titolo professionale un’attività industriale o commerciale o una libera professione e i rischi riguardino questa attività, c) i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 dell’allegato I, parte A, purché il contraente superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: i) totale dello stato patrimoniale pari a 6 200 000 EUR; ii) importo netto del volume d’affari, ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (30), pari a 12 800 000 EUR; iii) numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250. Qualora il contraente faccia parte di un gruppo di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri di cui al primo comma, lettera c), si applicano sulla base dei bilanci consolidati. Gli Stati membri possono aggiungere alla categoria menzionata al primo comma, lettera c), i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint venture o raggruppamenti temporanei; 28) «esternalizzazione», un accordo di qualsiasi forma tra un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, sia esso un’entità vigilata o meno, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un’attività, direttamente o tramite subesternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa; 29) «funzione», in un sistema di governance, la capacità interna di svolgere compiti concreti; un sistema di governance comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale; 30) «rischio di sottoscrizione», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve; 31) «rischio di mercato», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari; 32) «rischio di credito», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazioni del rischio di mercato; 33) «rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni; 34) «rischio di liquidità», il rischio che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare le proprie obbligazioni finanziarie quando queste ultime scadono; 35) «rischio di concentrazione», tutte le esposizioni al rischio soggette a perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione; 36) «tecniche di attenuazione del rischio», tutte le tecniche che consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei loro rischi ad un terzo; 37) «effetti di diversificazione», la riduzione dell’esposizione al rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro rischio, quando tali rischi non siano pienamente correlati; 38) «distribuzione di probabilità prevista», funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutuamente esclusivi una probabilità di realizzazione; 39) «misura del rischio», funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 13 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo